LA COMUNIONE DEI BENI
In seguito alla riforma del Diritto di famiglia, il 'regime patrimoniale
della famiglia' (e cioè il rapporto tra il patrimonio della moglie
e quello del marito) può essere liberamente determinato dai coniugi,
che possono scegliere tra alcuni tipi di 'convenzione' previsti dalla
legge.
Le convenzioni matrimoniali sono stipulate alla presenza di un notaio,
oppure inserite nell'atto di matrimonio. Normalmente vengono fissate prima
delle nozze, ma possono essere concluse o modificate anche durante la
vita matrimoniale.
Se i coniugi non stipulano tra di loro alcuna convenzione, ai loro rapporti
patrimoniali si applica automaticamente il regime della 'comunione dei
beni', che in questo caso si definisce 'comunione legale'.
La comunione dei beni è il regime più frequente (perché
è quello che la legge prevede fra i coniugi che non hanno stipulato
nessuna convenzione particolare) e ha per oggetto il patrimonio comune
dei coniugi, di cui essi hanno la proprietà in quote uguali. Esso
è costituito da:
- i beni acquistati insieme o separatamente durante la vita matrimoniale,
salvo quelli di 'carattere personale';
- i risparmi di ciascun coniuge, accantonati durante la vita matrimoniale;
-le aziende costituite dopo i(matnmonio e gestite da tutti e due
coniugi.
Fanno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti
congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente (per il
mantenimento della famiglia, l'educazione dei figli ecc.), nonché
i pesi e gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto
(ad esempio, un'ipoteca sulla casa).
Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge, e cioè:
- i beni di ciascuno esistenti prima del matrimonio;
- i beni che ciascuno ha ricevuto, dopo il matrimonio, per donazione o
successione;
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione per invalidità
al lavoro;
- i beni di uso strettamente personale o necessari all'esercizio di una
professione;
- i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali sopra
elencati, purché all'atto dell'acquisto venga specificato che non
entrano nella comunione dei beni.
L'amministrazione delia comunione è attribuita a entrambi i coniugi
con eguali poteri. Gli atti di amministrazione ordinaria possono essere
compiuti da ciascuno dei due coniugi, mentre quelli straordinari (ad esempio,
vendita di immobili) richiedono il consenso di entrambi.
Quando c'è disaccordo fra le parti e uno dei coniugi rifiuta di
prestare il consenso a un atto di amministrazione straordinaria, è
possibile rivolgersi al giudice. Il giudice può dare l'autorizzazione
alla stipulazione dell'atto quando risulta necessaria all'interesse della
famiglia o dell'azienda familiare.
Lo scioglimento della comunione si verifica:
-per morte di uno dei coniugi oppure per dichiarazione di assenza o di
morte presunta;
- per annullamento del matrimonio;
- per separazione personale;
- per divorzio;
- per accordo dei coniugi e quindi decidendo di cambiare il regime patrimoniale
in quello della separazione dei beni;
- per fallimento di uno dei coniugi;
- per separazione giudiziale dei beni: questo provvedimento provoca il
passaggio immediato al regime di separazione dei beni e viene pronunciato
dal giudice in caso di: interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi,
cattiva amministrazione, disordine negli affari o mancata contribuzione
ai bisogni della famiglia.
Allo scioglimento della comunione dei beni devono essere definiti tutti
i rapporti reciproci di 'dare e avere'; l'attivo e il passivo vengono
suddivisi in parti uguali fra i coniugi o i loro eredi.