COSA CAMBIA DA UNA COPPIA SPOSTATA
Dal momento in cui un uomo e una donna decidono di metter su casa insieme,
automaticamente entrano in una delle due categorie previste dalla legge:
famiglia di diritto e famiglia di fatto (detta anche 'convivenza more
uxorio').
Se si sposano, rientrano nel numero delle 'società naturali fondate
sul matrimonio', cioè della famiglia di diritto riconosciuta e
tutelata dalla legge.
Se invece l'unione viene decisa privatamente, cioè senza matrimonio,
altrettanto automaticamente la coppia rientra nella schiera delle famiglie
di fatto in cui i rapporti fra i conviventi non sono regolati e tutelati
dalla legge.
La mancanza di una specifica regolamentazione legislativa non ha impedito
ai giudici di estendere alla famiglia di fatto alcune norme dettate per
i coniugi.
Così, ad esempio, è stato riconosciuto al convivente 'more
uxorio' il diritto nel caso in cui il partner sia rimasto vittima di un
omicidio (anche non volontario) e il diritto di non testimoniare contro
il convivente in un procedimento penale (art. 199 Cod. Procedura Penale).
Non sono però state considerate estensibili le norme sulla >successione
legittima: in assenza di specifiche disposizioni testamentarie, in caso
di morte di uno dei conviventi l'altro non può vantare alcun diritto
successorio.
Non esistono obblighi di mantenimento in caso di rottura della convivenza,
ma se si adempie spontaneamente a questo obbligo morale, non si può
poi pretendere che quanto è stato pagato debba essere restituito.
La costituzione di una nuova famiglia di fatto dopo il divorzio può
incidere anche sui rapporti derivanti dal precedente divorzio: nella determinazione
dell'importo dell'assegno di divorzio si deve tenere conto anche di quanto
viene percepito dal nuovo partner.
Non è da escludere che in futuro la legge interverrà per regolare
il rapporto 'more uxorio', almeno riguardo ad alcuni problemi particolarmente
sentiti (diritto di abitazione in caso di morte del partner, affidamento
del figlio naturale, impresa familiare).