DIRITTI DEI FIGLI NATURALI
Il figlio generato da un uomo e una donna non legati da un matrimonio valido
agli effetti civili è un figlio naturale. Il Codice
Civile del 1942 (emanato, quindi, prima della Costituzione del
1948) determinava con le sue norme una situazione di vera inferiorità
giuridica dei figli naturali, cioè nati fuori del matrimonio, sacrificandone
i diritti a favore di familiari e persino a favore di parenti lontani.
La Costituzione, invece, non solo garantisce
ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati
dai loro genitori', ma impone anche alle leggi di assicurare loro una
tutela compatibile con quella della famiglia legittima.
La legge di riforma del Diritto di famiglia
si è adeguata a queste direttive costituzionali e ha eliminato
ogni discriminazione di ordine patrimoniale tra figli naturali e legittimi.
Sono state mantenute solo alcune limitazioni per evitare che la tutela
di alcuni interessi dei figli naturali possa creare gravi conflitti all'interno
della famiglia legittima: per esempio, la famiglia legittima ha il diritto
di rifiutare di convivere con il figlio naturale di uno dei coniugi.
La situazione dei figli nati fuori del matrimonio si diversifica da quella
dei figli legittimi anche per un altro aspetto: non hanno rapporti 'giuridici'
con i parenti del loro genitore a eccezione degli ascendenti, cioè
nonni e bisnonni. Ciò significa, ad esempio, che non acquisiscono
legalmente 'zii' o 'cugini'.
Tra figlio e genitore naturale nasce l'obbligo reciproco degli alimenti,
in caso di bisogno dell'uno o dell'altro (art. 433 Cod. Civ.). Per tutte
le questioni patrimoniali ed ereditarie, il figlio naturale riconosciuto
è assolutamente nell'identica situazione
del figlio legittimo (con l'unica differenza che non acquisisce
nessun diritto nei confronti dei parenti del genitore, tranne che verso
gli ascendenti diretti).