IL DIVORZIO E L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile.
Secondo l'art. 1 della Legge n. 898 del 1970 , il divorzio può
essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato
la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di
una delle cause di divorzio tassativamente previste. La procedura per
l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale
e contenzioso.
In seguito al divorzio viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed
economica, ma il tribunale può disporre l'obbligo di corrispondere
periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia
mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Restano però immutati i doveri verso i figli e la titolarità
della potestà genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore
affidatario. Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di
contribuire al mantenimento dei figli e di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione. Per questa ragione deve avere la possibilità di
trascorrere con i figli periodi di tempo.
La sentenza di divorzio ha precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti
con i figli.
Quando si può fare richiesta di divorzio
Dopo la pronuncia, con sentenza definitiva, della separazione giudiziale
fra i coniugi oppure quando sia stata omologata la separazione consensuale
e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente
del tribunale.
A seguito della condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente
commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare
gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento
della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio
del coniuge).
Se uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento
o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.
Se il matrimonio non è stato consumato.
Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha
cambiato sesso.
La procedura di divorzio
Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può
anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale
in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Se non sussiste
l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso,
contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio,
con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il
tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.
Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa
la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza
il presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente,
tentando la conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il presidente del tribunale
può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni
nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere
ascoltati dal presidente del tribunale. Successivamente il presidente
del tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza
di comparizione dei due coniugi.
L'affidamento dei minori
Il tribunale, con l'emanazione della sentenza di divorzio o di separazione,
sceglie il coniuge a cui affidare i figli facendo esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale degli stessi.
Il genitore a cui sono stati affidati i figli ha l'esercizio esclusivo
della potestà su di essi, a meno che non ci sia una diversa disposizione
del tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono
essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Di fatto anche
il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e
vigilare sull'educazione e istruzione del figlio, partecipando alle decisioni
importanti che riguardano quest'ultimo.
Alcune volte il tribunale può stabilire l'affidamento congiunto
o alternato dei figli ad entrambi i genitori. L'affidamento
congiunto si ha quando entrambi i genitori mantengono il diritto
di convivere con i figli. L'affidamento alternato
si ha, invece, quando i figli vengono affidati alternativamente e quindi
per periodi prestabiliti a uno o all'altro coniuge.
Il mantenimento dei figli
Il coniuge al quale sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo
economico, da parte del coniuge non affidatario, per il loro mantenimento.
Il coniuge affidatario potrà naturalmente gestire le somme versate
a titolo di contributo dall'altro coniuge secondo il proprio apprezzamento.
Il coniuge obbligato al versamento ha la facoltà di ricorrere al
giudice qualora siano state assunte decisioni contrarie all'interesse
dei minori.
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
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