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NOI 2: LA COPPIA

IL DIVORZIO E L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile.
Secondo l'art. 1 della Legge n. 898 del 1970 , il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste. La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale e contenzioso.

In seguito al divorzio viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed economica, ma il tribunale può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.

Restano però immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore affidatario. Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di contribuire al mantenimento dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Per questa ragione deve avere la possibilità di trascorrere con i figli periodi di tempo.
La sentenza di divorzio ha precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti con i figli.

Quando si può fare richiesta di divorzio
Dopo la pronuncia, con sentenza definitiva, della separazione giudiziale fra i coniugi oppure quando sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
A seguito della condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge).
Se uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.
Se il matrimonio non è stato consumato.
Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.

La procedura di divorzio
Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.
Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il presidente del tribunale può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal presidente del tribunale. Successivamente il presidente del tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei due coniugi.

L'affidamento dei minori
Il tribunale, con l'emanazione della sentenza di divorzio o di separazione, sceglie il coniuge a cui affidare i figli facendo esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.
Il genitore a cui sono stati affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi, a meno che non ci sia una diversa disposizione del tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Di fatto anche il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e vigilare sull'educazione e istruzione del figlio, partecipando alle decisioni importanti che riguardano quest'ultimo.

Alcune volte il tribunale può stabilire l'affidamento congiunto o alternato dei figli ad entrambi i genitori. L'affidamento congiunto si ha quando entrambi i genitori mantengono il diritto di convivere con i figli. L'affidamento alternato si ha, invece, quando i figli vengono affidati alternativamente e quindi per periodi prestabiliti a uno o all'altro coniuge.

Il mantenimento dei figli
Il coniuge al quale sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo economico, da parte del coniuge non affidatario, per il loro mantenimento.
Il coniuge affidatario potrà naturalmente gestire le somme versate a titolo di contributo dall'altro coniuge secondo il proprio apprezzamento.
Il coniuge obbligato al versamento ha la facoltà di ricorrere al giudice qualora siano state assunte decisioni contrarie all'interesse dei minori.

Informazioni tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino >>



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