DIRITTI DELLE FAMIGLIE STRANIERE
Diritto all'unità familiare
La tutela del diritto all'unità familiare era stata introdotta
dalla legge 40/98 sull'immigrazione, che aveva innovato sensibilmente
la normativa precedente dedicando alla materia un intero capitolo (titolo
IV).
In pratica, il diritto al mantenimento o al riacquisto dell'unità
familiare veniva riconosciuto come un vero e proprio diritto soggettivo,
pur sottoposto a limiti e condizioni.
La nuova legge sull'immigrazione (n. 189/2002) comporta invece il ritorno
alle vecchie procedure, alle cui lungaggini e difficoltà il sistema
previsto dalla legge 40/98 era riuscito almeno in parte ad ovviare.
Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai cittadini
stranieri che hanno una carta di soggiorno o un permesso della durata
di almeno 1 anno.
Il ricongiungimento può essere richiesto per:
il coniuge non legalmente separato;
i figli minori a carico (anche affidati o adottati), anche del coniuge,
o nati fuori del matrimonio;
i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio
sostentamento a causa di una invalidità totale;
i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine
o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute.
Per ottenere il ricongiungimento di un suo familiare il cittadino straniero
residente in Italia deve presentare, alla questura della città
in cui vive, una richiesta di nulla osta.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri:
la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
disponibilità economiche non inferiori all'importo annuo dell'assegno
sociale (tale disponibilità si intende per ciascun familiare di
cui si chiede il ricongiungimento). Ai fini della determinazione del reddito
si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi
con il richiedente.
E' inoltre consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri,
entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità
di alloggio e di reddito.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Questo tipo di permesso viene rilasciato:
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare; con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare; con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un
anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, oppure con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione
può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Nel caso di rifugiati
si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
La prefettura (sportello unico per l'immigrazione) rilascia una ricevuta
con la data di presentazione della domanda in attesa del nulla osta. Trascorsi
90 giorni senza risposta la ricevuta ha valore di nulla osta. Il familiare
che si deve ricongiungere deve richiedere il visto di ingresso all'ambasciata
o al consolato italiano nel suo Paese, allegando alla domanda il nulla
osta o la ricevuta della questura. I rifugiati possono fare richiesta
di ricongiungimento familiare senza dimostrare i requisiti di alloggio
e di reddito.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:
l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali;
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
l'iscrizione nelle liste di collocamento;
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di cui è titolare il familiare cui ci si ricongiunge in
Italia ed è rinnovabile al momento della sua scadenza.
Il cittadino straniero che si ricongiunge con un cittadino italiano, con
un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o con un cittadino
straniero titolare della carta di soggiorno, ottiene una carta di soggiorno.
Possibilità di ricorso
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti
dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare,
l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono
esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Conversione del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, autonomo o per studio:
in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento;
in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio;
nel caso in cui il figlio non possa ottenere la carta di soggiorno al
compimento del 18° anno di età.
La conversione di altro permesso di soggiorno in uno per motivi familiari
può essere richiesta da:
il cittadino straniero regolarmente soggiornante con un altro permesso
da almeno un anno che si sia sposato in Italia con un cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea, o con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante;
il familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia (nel caso di rifugiati si prescinde dal possesso
di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare);
il genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente
in Italia (a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato
della potestà genitoriale secondo la legge italiana).
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
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