LA POTESTA' GENITORIALE
N.B. Tutte le norme che regolano la potestà dei genitori sono assolutamente
identiche sia nei confronti dei figli legittimi sia dei figli naturali
o adottivi.
La Costituzione italiana (art.30) e il Codice Civile (art. 147) attribuiscono
ai genitori il diritto/dovere di mantenere, educare e istruire i figli,
fino al arggiungimento della maggiore età o alla loro emancipazione.
Ciò cocretamente significa che essi possono e devono svolgere personalmente
queste "attività" di comune accordo, sempre nell'interesse
esclusivo del figlio. L'insieme dei poteri e dei doveri che i genitori
hanno nei confronti dei figli si chiama potestà genitoriale.
A CHI SPETTA LA POTESTA'
Durante la vita matrimoniale la potestà spetta congiuntamente a
tutti e due i genitori, che devono, di comune accordo, prenedere tutte
le decisioni sull'educazione dei figli.
Nei casi di separazione legale, di divorzio, di annullamento del matrimonio,
la potestà spetterà all'uno o all'altro genitore, secondo
le decisioni del tribunale competente.
In caso di riconoscimento da parte di uno solo dei genitori, ovviamente
la potestà spetta al genitore che ha effettuato il riconoscimento.