IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI
Il riconoscimento dei figli naturali si attua con la 'solenne' dichiarazione
di riconoscere una certa persona come proprio figlio naturale e vale solo
per il genitore che la rilascia. In altre parole, il riconoscimento di
uno dei genitori è del tutto autonomo da quello dell'altro: anzi,
nel loro riconoscimento è esplicitamente vietato che venga menzionato
l'altro. La dichiarazione è detta solenne perché deve essere
fatta di fronte a un pubblico ufficiale (Ufficiale di Stato civile, Giudice
tutelare, Notaio) oppure deve essere contenuta in un testamento.
Se il riconoscimento avviene quando il figlio ha già compiuto 16
anni, è necessario il consenso di quest'ultimo.
Per poter riconoscere legalmente un figlio bisogna avere almeno 16 anni.
Se entrambi i genitori sono minori di sedici anni il figlio, non potendo
essere riconosciuto, si trova nella condizione di dover essere temporaneamente
affidato ad altri. Ciò non comporta necessariamente l'allontanamento
dai genitori: spesso infatti viene affidato ai nonni o ad altri parenti
stretti.
Se solo uno dei genitori riconosce il figlio, perché l'altro possa
riconoscerlo legalmente, è necessario l'assenso del genitore che
ha effettuato il primo riconoscimento (art. 250 Cod. Civ.). Comunque,
il consenso dei primo genitore è necessario solo se il figlio in
questione è minore di 16 anni.