LA SEPARAZIONE DEI BENI
Se i coniugi non stipulano tra di loro alcuna convenzione, ai loro rapporti
patrimoniali si applica automaticamente il regime della 'comunione
dei beni', che in questo caso si definisce 'comunione legale'.
Costituisce il modello più semplice di regime patrimoniale: i coniugi
mantengono separati i loro patrimoni personali, restando ciascuno esclusivo
proprietario dei beni acquistati durante la vita matrimoniale e conservando,
ovviamente, la proprietà di quelli acquisiti prima.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi
sono obbligati a contribuire alle spese, ognuno proporzionalmente alle
sue possibilità.
Mentre prima della riforma questo 'modello' era attribuito per legge a
tutti i coniugi che non avevano deliberatamente scelto la comunione dei
beni, oggi la separazione dei beni si può realizzare soltanto:
- per mezzo di una convenzione matrimoniale fra gli sposi, stipulata davanti
a un notaio o inserita nell'atto di matrimonio;
- nel caso in cui venga meno la comunione legale durante il matrimonio,
come appunto nei casi di fallimento, separazione giudiziale dei beni ecc.;
- nel caso di separazione personale fra i coniugi.