ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DURANTE LA GRAVIDANZA
Durante il periodo di gravidanza le donne hanno diritto a un periodo di congedo.
Con il congedo di maternità è vietato adibire al lavoro
le donne: durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
vale la data indicata sul certificato medico, anche se è
possibile l'errore di previsione e durante i 3 mesi dopo il parto.
La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da
un mese prima e nei quattro successivi al parto, se questa scelta non
pregiudica la propria salute e quella del bambino.
La legge tutela anche i diritti del padre lavoratore.
In particolare viene estesa la maternità obbligatoria dopo il parto
al padre lavoratore. Il congedo di paternità è ammesso per
grave malattia e morte della madre; abbandono e affidamento esclusivo
del bambino al padre; madre che non lavora o non è lavoratrice
dipendente.
Il congedo obbligatorio è possibile anche per lavoratrici e lavoratori
che hanno adottato o avuto in affidamento un bambino di età non
superiore ai sei anni nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.
Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali , il congedo
spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino
al compimento dei diciotto anni.
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
>>