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9 MESI INSIEME

ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DURANTE LA GRAVIDANZA

Durante il periodo di gravidanza le donne hanno diritto a un periodo di congedo. Con il congedo di maternità è vietato adibire al lavoro le donne: durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; vale la  data indicata sul certificato medico, anche se è possibile l'errore di previsione e durante i 3 mesi dopo il parto.
La lavoratrice può decidere di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto, se questa scelta non pregiudica la propria salute e quella del bambino.
La legge tutela anche i diritti del padre lavoratore.
In particolare viene estesa la maternità obbligatoria dopo il parto al padre lavoratore. Il congedo di paternità è ammesso per grave malattia e morte della madre; abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre; madre che non lavora o non è lavoratrice dipendente. 
Il congedo obbligatorio è possibile anche per lavoratrici e lavoratori che hanno adottato o avuto in affidamento un bambino di età non superiore ai sei anni nei primi tre mesi di ingresso in famiglia del bambino.
Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali , il congedo spetta anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento dei diciotto anni.

Informazioni tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino >>



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