PERMESSI PER FAMIGLIE CON FIGLIO DISABILE
I genitori, naturali o anche adottivi e affidatari di bambini portatori di
handicap per i quali è stata accertata, da almeno cinque anni,
la situazione di gravità, oltre all'astensione obbligatoria, possono
godere dei seguenti benefici:
prolungamento dell'astensione facoltativa dal lavoro, fino al compimento
del terzo anno di età del minore;
permesso giornaliero di 2 ore, in alternativa al prolungamento dell'astensione
facoltativa e sempre fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
permesso che si riduce ad 1 ora se l'orario giornaliero di lavoro è
inferiore a 6 ore;
3 permessi giornalieri al mese, successivamente al compimento del terzo
anno di età del bambino (il periodo di permesso può essere
fruito in modo frazionato o continuativo).
Questi benefici spettano in via alternativa a alla madre o al padre.
In tutti i casi sopra citati, inoltre, è riconosciuto il diritto
al genitore anche qualora l'altro ne sia escluso, perché casalinga/o,
disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o.
Il congedo parentale è retribuito nella misura del 30% della retribuzione
del lavoratore richiedente. Le due ore di permesso giornaliero e le tre
giornate mensili, che vengono riconosciute successivamente al compimento
del terzo anno di vita del bambino, sono retribuite al 100%.
In tutti e tre i casi, infine, agisce la copertura figurativa.
I genitori di figli disabili possono usufruire anche di un congedo retribuito
di due anni (il periodo di congedo può essere fruito in modo frazionato
o continuativo). Il beneficio si applica in caso di handicap grave accertato
da almeno cinque anni e in assenza di ricovero a tempo pieno presso un
istituto specializzato.
Questo congedo non è fruibile contemporaneamente con l'astensione
facoltativa.
Il congedo è fruibile alternativamente dalla madre o dal padre.
Nel caso di figli minorenni, uno dei genitori può beneficiare del
congedo anche se l'altro genitore non lavora. Nel caso di maggiorenni,
invece, se l'altro genitore non lavora si può ottenere il congedo
solo se quest'ultimo dimostra la sua impossibilità a prestare assistenza.
In caso di decesso dei genitori il permesso può essere richiesto
da un fratello o sorella del soggetto handicappato.
Al richiedente spetta una indennità nella misura pari alla retribuzione
percepita nell'ultimo mese di lavoro prima della richiesta di congedo,
fino ad un massimo annuo di retribuzione di 37.151,98 euro. L'indennità
è a carico dell'INPS ed è anticipata dal datore di lavoro.
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
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