CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI
La legge tutela i genitori che lavorano anche in presenza di eventi e
cause particolari.
Nello specifico sono previsti: permessi retribuiti e congedi per gravi
motivi.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi
di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge (anche legalmente separato);
di un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore/trice.
In alternativa ai tre giorni di congedo, il lavoratore/trice possono concordare,
in forma scritta, diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni.
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza alle persone
disabili ( Legge n.104/92 ).
Per gravi motivi è previsto un periodo di congedo fino a
due anni, senza stipendio e purché non si svolga altra attività.
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
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