CONGEDI PARENTALI
La Legge n. 53/2000 sui congedi parentali introduce una nuova disciplina
dell'astensione facoltativa.
In particolare la legge stabilisce che, dopo il periodo di astensione
obbligatoria , i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro - anche
contemporaneamente - nei primi otto anni di età del bambino, per
un periodo complessivo di sei mesi. Se utilizzati da entrambi i genitori,
le astensioni dal lavoro non possono superare il limite complessivo di
dieci mesi.
Se il padre si assenta dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore
a tre mesi, il suo limite di sei mesi sale a sette e il limite massimo
complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (sette
mesi per il padre e quattro mesi per la madre).
In presenza di un solo genitore, questi ha il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo non superiore ai dieci mesi.
Il diritto all'astensione facoltativa è riconosciuto anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché
appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati.
Il genitore deve preavvisare, salvo i casi di oggettiva impossibilità,
il proprio datore di lavoro dell'intenzione di voler usufruire del congedo.
Il congedo parentale può essere usufruito anche in caso di adozione
e affido . In questi casi il congedo è fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del bambino in famiglia, se lo stesso ha un'età tra
6 e 12 anni.
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
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