MATERNITA' FLESSIBILE
La nuova legge sui congedi parentali modifica le modalità di fruizione
dell' astensione obbligatoria da parte della madre. Più precisamente
viene introdotto un criterio di flessibilità nella utilizzazione
del periodo di maternità obbligatorio. Anziché articolare
l'assenza nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi,
infatti, la madre può decidere di astenersi dal lavoro il mese
prima del parto e nei successivi quattro mesi.
Condizione necessaria perché la lavoratrice in gestazione possa
godere della "maternità flessibile" è la presentazione
di un certificato del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con
esso convenzionato, che attesti la mancanza di pregiudizio alla salute
della gestante e del bambino.
In caso di situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non è consentito
lo spostamento ad altre mansioni o la modifica delle condizioni e dell'orario
di lavoro.
La domanda per lavorare oltre il settimo mese di gravidanza va presentata
al datore di lavoro e all'istituto di previdenza che eroga il trattamento
di maternità, corredata dalle certificazioni sanitarie, purché
queste siano acquisite dalla donna "nel settimo mese di gravidanza".
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
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