PERMESSI GIORNALIERI
La legge prevede periodi di riposo per l'allattamento.
Entro il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a un permesso
di 2 ore al giorno, in caso di orario giornaliero di lavoro superiore
a 6 ore e di 1 ora al giorno, in caso di orario giornaliero di lavoro
inferiore a 6 ore.
I permessi possono essere utilizzati anche dal padre nei casi quando il
padre è l'unico affidatario del bambino, quando la madre non è
lavoratrice dipendente, quando la madre è lavoratrice dipendente,
ma non utilizza i permessi.
Le ore di permesso per allattamento raddoppiano nel caso di parto plurimo
e possono essere utilizzate anche dal padre.
Anche la madre adottiva ha diritto ai permessi retribuiti. In questo caso
la madre può usufruire del beneficio dei riposi entro il "primo
anno di vita del bambino" inteso non già come "primo
anno di vita biologico", bensì come "primo anno di vita
nella famiglia adottiva".
Informazioni
tratte dallo Sportello Sociale del sito web della Provincia di Torino
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