se viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi, prende il cognome
del padre (per uniformità con le regole della famiglia legittima);
se viene riconosciuto solo dal padre, prende il suo cognome;
se viene riconosciuto solo dalla madre, prende il cognome di lei;
se dopo essere stato riconosciuto dalla madre viene riconosciuto anche dal
padre, sarà il Tribunale per i minorenni a stabilire se il figlio deve
portare il cognome del padre, della madre o di entrambi (art. 262 Cod. Civ.).