Se si sposano, rientrano nel numero delle 'società naturali fondate sul matrimonio', cioè della famiglia di diritto riconosciuta e tutelata dalla legge.
Se invece l'unione viene decisa privatamente, cioè senza matrimonio, altrettanto automaticamente la coppia rientra nella schiera delle famiglie di fatto in cui i rapporti fra i conviventi non sono regolati e tutelati dalla legge.
La mancanza di una specifica regolamentazione legislativa non ha impedito ai giudici di estendere alla famiglia di fatto alcune norme dettate per i coniugi.
Così, ad esempio, è stato riconosciuto al convivente 'more uxorio' il diritto al risarcimento nel caso in cui il partner sia rimasto vittima di un omicidio (anche non volontario) e il diritto di non testimoniare contro il convivente in un procedimento penale (art. 199 Cod. Procedura Penale).
Non sono però state considerate estensibili le norme sulla successione legittima: in assenza di specifiche disposizioni testamentarie, in caso di morte di uno dei conviventi l'altro non può vantare alcun diritto successorio.
Non esistono obblighi di mantenimento in caso di rottura della convivenza, ma se si adempie spontaneamente a questo obbligo morale, non si può poi pretendere che quanto è stato pagato debba essere restituito.
La costituzione di una nuova famiglia di fatto dopo il divorzio può incidere anche sui rapporti derivanti dal precedente divorzio: nella determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio si deve tenere conto anche di quanto viene percepito dal nuovo partner.
Non è da escludere che in futuro la legge interverrà per regolare il rapporto 'more uxorio', almeno riguardo ad alcuni problemi particolarmente sentiti (diritto di abitazione in caso di morte del partner, affidamento del figlio naturale, impresa familiare). A tale proposito non sono mancati, anche recentemente, dei progetti di legge, che hanno però finito per incagliarsi sulle concezioni della famiglia più tradizionaliste e intransigenti.
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