Città di Settimo Torinese

Guida on-line dei servizi all'infanzia e alla famiglia


| HOME Settimo.to | Contatti | ABC mamma | BimboFlap.it |

| testo piccolo | testo normale | testo grande | Ipovedenti | Solo testo e stampa |


Home page > La coppia> Diritti dei figli naturali
LA COPPIA
DIRITTI DEI FIGLI NATURALI
Il figlio generato da un uomo e una donna non legati da un matrimonio valido agli effetti civili è un figlio naturale. Il Codice Civile del 1942 (emanato, quindi, prima della Costituzione del 1948) determinava con le sue norme una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali, cioè nati fuori del matrimonio, sacrificandone i diritti a favore di familiari e persino a favore di parenti lontani.

La Costituzione, invece, non solo garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori', ma impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela compatibile con quella della famiglia legittima.

La legge di riforma del Diritto di famiglia si è adeguata a queste direttive costituzionali e ha eliminato ogni discriminazione di ordine patrimoniale tra figli naturali e legittimi.

Sono state mantenute solo alcune limitazioni per evitare che la tutela di alcuni interessi dei figli naturali possa creare gravi conflitti all'interno della famiglia legittima: per esempio, la famiglia legittima ha il diritto di rifiutare di convivere con il figlio naturale di uno dei coniugi.

La situazione dei figli nati fuori del matrimonio si diversifica da quella dei figli legittimi anche per un altro aspetto: non hanno rapporti 'giuridici' con i parenti del loro genitore a eccezione degli ascendenti, cioè nonni e bisnonni. Ciò significa, ad esempio, che non acquisiscono legalmente 'zii' o 'cugini'.

Tra figlio e genitore naturale nasce l'obbligo reciproco degli alimenti, in caso di bisogno dell'uno o dell'altro (art. 433 Cod. Civ.). Per tutte le questioni patrimoniali ed ereditarie, il figlio naturale riconosciuto è assolutamente nell'identica situazione del figlio legittimo (con l'unica differenza che non acquisisce nessun diritto nei confronti dei parenti del genitore, tranne che verso gli ascendenti diretti).