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LA COPPIA
IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI
Il riconoscimento dei figli naturali si attua con la 'solenne' dichiarazione di riconoscere una certa persona come proprio figlio naturale e vale solo per il genitore che la rilascia. In altre parole, il riconoscimento di uno dei genitori è del tutto autonomo da quello dell'altro: anzi, nel loro riconoscimento è esplicitamente vietato che venga menzionato l'altro. La dichiarazione è detta solenne perché deve essere fatta di fronte a un pubblico ufficiale (Ufficiale di Stato civile, Giudice tutelare, Notaio) oppure deve essere contenuta in un testamento.

Se il riconoscimento avviene quando il figlio ha già compiuto 16 anni, è necessario il consenso di quest'ultimo.

Per poter riconoscere legalmente un figlio bisogna avere almeno 16 anni. Se entrambi i genitori sono minori di sedici anni il figlio, non potendo essere riconosciuto, si trova nella condizione di dover essere temporaneamente affidato ad altri. Ciò non comporta necessariamente l'allontanamento dai genitori: spesso infatti viene affidato ai nonni o ad altri parenti stretti.

Se solo uno dei genitori riconosce il figlio, perché l'altro possa riconoscerlo legalmente, è necessario l'assenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento (art. 250 Cod. Civ.). Comunque, il consenso dei primo genitore è necessario solo se il figlio in questione è minore di 16 anni.

IL RICONOSCIMENTO PRESSO IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Il figlio di una coppia di fatto residente a Settimo Torinese, deve essere riconosciuto al momento della denuncia di nascita, presso l'ufficio di Stato Civile, nel Palazzo Civico, in Piazza dela Libertà.

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