LA COPPIA
SEPARAZIONE DEI BENI
Se i coniugi non stipulano tra di loro alcuna convenzione, ai loro rapporti
patrimoniali si applica automaticamente il regime della '
comunione
dei beni', che in questo caso si definisce 'comunione legale'.
Costituisce il modello più semplice di regime patrimoniale: i coniugi
mantengono separati i loro patrimoni personali, restando ciascuno esclusivo
proprietario dei beni acquistati durante la vita matrimoniale e conservando,
ovviamente, la proprietà di quelli acquisiti prima.
Rispetto alle necessità del nucleo familiare, entrambi i coniugi sono
obbligati a contribuire alle spese, ognuno proporzionalmente alle sue possibilità.
Mentre prima della riforma questo 'modello' era attribuito per legge a tutti
i coniugi che non avevano deliberatamente scelto la comunione dei beni, oggi
la separazione dei beni si può realizzare soltanto:
- per mezzo di una convenzione matrimoniale fra gli sposi, stipulata davanti
a un notaio o inserita nell'atto di matrimonio;
- nel caso in cui venga meno la comunione legale durante il matrimonio, come
appunto nei casi di fallimento, separazione giudiziale dei beni ecc.;
- nel caso di separazione personale fra i coniugi.
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