Articolo 12
Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata dell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato
della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate
e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con
il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola
e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi
e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo
e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero
e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,
per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati
nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo
per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza
di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione
sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza,
è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali
i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione
di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio
di un anno sotto la guida di personale esperto.
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