Articolo 13
Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università
si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n.
360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività
sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi
di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche
e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati
sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti
da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento
di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione
e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap,
al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori
ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e
la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,
sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari
a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti
delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo
42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali
di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati,
nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale
e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni
di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi
servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti
del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri
di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo
16. (2)
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 comma 1 della legge 28 gennaio 1999
n. 17
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