Articolo 14
Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento
del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento
con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della
pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore
e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della
persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo
anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio
dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma,
lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione
dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione
degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito
ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha
sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per
le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione
ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione
delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli
esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le
modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma
di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341
del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti
di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale
delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati
in piani educativi e di recupero individualizzati.